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- Pubblicato Giovedì, 13 Marzo 2014 11:38 13 Marzo 2014
Ai sensi della normativa vigente (DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125) sono tenuti ad aderire al SISTRI i seguenti soggetti:
- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;
- in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
- gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi;
- i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi;
- i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
Si ricorda che con la Conversione in Legge del decreto n. 150/2013, noto con il nome di “Milleproroghe”, è stato posticipato il termine per l’entrata in vigore delle sanzioni legate al SISTRI che, pertanto, non si applicano sino al 31 dicembre 2014.
Da ultimo, in riferimento alle notizie concernenti l’emanazione di un Decreto del Ministero dell’Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare, si informa che in data 28 febbraio 2014 è stato diramato dal Ministero uno schema di Decreto che, in caso di approvazione senza modifiche rispetto alla bozza circolata, escluderebbe dall’obbligo di iscrizione al SISTRI gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi fino a 10 dipendenti.
Si precisa, comunque, che detto Decreto sarà efficace solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.